I
(Atti
per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO
(CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
26 maggio 2003
relativo
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di
animali
da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo
37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista
la proposta della Commissione (1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa
consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato
(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione
il 18 febbraio 2003,
considerando
quanto segue:
(1) È
necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria
applicabili
ai movimenti, privi di qualsiasi carattere
commerciale,
di animali da compagnia tra gli Stati
membri
e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure
adottate
a livello comunitario possono consentire di
realizzare
tale obiettivo.
(2) Il
presente regolamento si applica ai movimenti di
animali
vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni,
in
particolare quelle relative alla rabbia, hanno il
diretto
obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre
altre
riguardano esclusivamente la salute degli animali.
L'articolo
37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del
trattato
costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.
(3) Nell'ultimo
decennio la situazione sanitaria in materia di
rabbia
è straordinariamente migliorata sulla totalità del
territorio
comunitario, grazie all'attuazione di
programmi
di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni
colpite
dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato
nell'Europa
nordorientale a partire dagli anni '60.
(4) Ciò
ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare
il
sistema della quarantena semestrale in vigore da
alcuni
decenni e ad adottare un sistema alternativo meno
vincolante
e con un grado di sicurezza equivalente. È
pertanto
opportuno prevedere, a livello comunitario,
l'applicazione
di un regime specifico per i movimenti di
animali
da compagnia verso i suddetti Stati membri per
un
periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione,
alla
luce dell'esperienza acquisita e del parere
scientifico
dell'autorità europea per la sicurezza alimentare,
presenti
per tempo una relazione corredata delle
opportune
proposte. È altresì opportuno prevedere una
procedura
rapida per decidere la proroga temporanea del
regime
transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione
scientifica
dell'esperienza acquisita dovesse
richiedere
tempi più lunghi di quelli che si possono
prevedere
ora.
(5) La
maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali
carnivori
da compagnia sul territorio della Comunità
riguarda
ormai animali originari di paesi terzi nei quali
la
rabbia continua ad essere endemica nelle città. È
quindi
opportuno rendere più rigorose le condizioni di
polizia
sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati
membri
all'introduzione di animali carnivori da compagnia
provenienti
da tali paesi terzi.
(6) Tuttavia,
è opportuno prevedere deroghe per i movimenti
in
provenienza da paesi terzi che, dal punto di
vista
sanitario, appartengono alla medesima area geografica
cui
appartiene la Comunità.
(7) L'articolo
299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il
regolamento
(CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12
marzo
1973, relativo alla regolamentazione comunitaria
applicabile
alle Isole normanne e all'isola di Man per
quanto
concerne gli scambi di prodotti agricoli (4),
prevedono
che
la legislazione veterinaria comunitaria si
applichi
alle Isole normanne e all'isola di Man, che
pertanto
fanno parte del Regno Unito ai fini del presente
regolamento.
13.6.2003
L 146/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU
C 29 E del 30.1.2001, pag. 239 e GU C 270 E del 25.9.2001,
pag.
109.
(2) GU
C 116 del 20.4.2001, pag. 54.
(3)
Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del
31.1.2002,
pag. 55), posizione comune del Consiglio del 27 giugno
2002
(GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 42) e decisione del Parlamento
europeo
del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta
ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile
2003
e decisione del Consiglio del 25 aprile 2003.
(4) GU
L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento
(CEE)
n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).
(8) È
altresì opportuno definire il quadro normativo delle
condizioni
sanitarie applicabili ai movimenti non
commerciali
di specie animali non esposte alla rabbia o
epidemiologicamente
non significative per quanto
riguarda
tale malattia, nonché per altre affezioni cui
sono
sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.
(9) È
opportuno che il presente regolamento sia applicato
fatto
salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,
del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie
della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del
loro commercio (1).
(10) Le
misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento
sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione
(2).
(11) Le
disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia
sanitaria
e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio,
del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie
per
gli scambi e le importazioni nella Comunità di
animali,
sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per
quanto
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle
normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
sezione
I, della direttiva 90/425/CEE (3), si applicano
generalmente
soltanto agli scambi di natura commerciale.
Al
fine di evitare che movimenti commerciali siano
dissimulati
fraudolentemente come movimenti non
commerciali
di animali da compagnia ai sensi del
presente
regolamento, è opportuno modificare le disposizioni
della
direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti
degli
animali delle specie indicate nelle parti A e B
dell'allegato
I, allo scopo di garantirne l'uniformazione
con
le disposizioni del presente regolamento. È opportuno
altresì
prevedere la possibilità di fissare il numero
massimo
di animali che possono essere oggetto di un
movimento
ai sensi del presente regolamento oltre il
quale
si applicano le norme relative agli scambi.
(12) Le
misure di cui al presente regolamento intendono
garantire
un livello di sicurezza sufficiente per i rischi
sanitari
considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati
ai
movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione
in
quanto sono basate sulle conclusioni dei
gruppi
di esperti consultati in merito, in particolare sulla
relazione
del Comitato scientifico veterinario del 16
settembre
1997,
HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO
I
Disposizioni
generali
Articolo
1
Il
presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria
applicabili
ai movimenti a carattere non commerciale di
animali
da compagnia, nonché le regole relative al controllo di
tali
movimenti.
Articolo
2
Il
presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati
membri
o in provenienza da paesi terzi degli animali da
compagnia
delle specie elencate nell'allegato I.
Esso
si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.
Il
presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni
fondate
su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e
volte
a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali
da
compagnia.
Articolo
3
Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a)
«animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate
nell'allegato
I accompagnati dal loro proprietario o da una
persona
fisica che ne assume la responsabilità per conto del
proprietario
durante il movimento e non destinati alla
vendita
o al trasferimento di proprietà;
b)
«passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare
chiaramente
l'animale da compagnia e che contenga le
indicazioni
che permettono di accertarne lo status in relazione
al
presente regolamento, documento che deve essere
elaborato
a norma dell'articolo 17, secondo comma;
c)
«movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da
compagnia
tra Stati membri, la sua introduzione o la sua
reintroduzione
nel territorio della Comunità in provenienza
da un
paese terzo.
Articolo
4
1.
Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere
dall'entrata
in vigore del presente regolamento gli animali delle
specie
di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati
se
dotati:
a) di
un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
b) di
un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).
13.6.2003
L 146/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU
L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal
regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334
del
18.12.2001, pag. 3).
(2) GU
L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU
L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo
dal
regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione (GU L 187
del
16.7.2002, pag. 3).
Nel
caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore
non è
conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della
norma
ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che
assume
la responsabilità degli animali da compagnia per conto
del
proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire
i
mezzi necessari per la lettura del trasponditore.
2.
Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve
essere
accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono
di
risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.
3.
Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti
nel
loro territorio senza essere sottoposti a quarantena
siano
identificati a norma del paragrafo 1, primo comma,
lettera
b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.
4.
Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo
1,
primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di
identificazione
di un animale.
CAPITOLO
II
Disposizioni
relative ai movimenti tra Stati membri
Articolo
5
1. In
occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia
delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti
salvi
i requisiti previsti all'articolo 6:
a)
essere identificati a norma dell'articolo 4, e
b)
essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario
abilitato
dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di
una
vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione
antirabbica
in corso di validità conformemente alle raccomandazioni
del
laboratorio di fabbricazione, realizzata
sull'animale
in questione con un vaccino inattivato di
almeno
un'unità antigenica per dose (norma OMS).
2.
Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli
animali
di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi,
non
vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano
soggiornato
dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza
entrare
in contatto con animali selvatici che possono essere
stati
esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla
madre
da cui sono ancora dipendenti.
Articolo
6
1.
Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere
dall'entrata
in vigore del presente regolamento, l'introduzione
degli
animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel
territorio
dell'Irlanda, della Svezia e del Regno Unito è subordinata
all'osservanza
dei seguenti requisiti:
—
devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo
1,
primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro
di
destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma
dell'articolo
4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e
—
devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un
veterinario
abilitato dall'autorità competente, attestante,
oltre
al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5,
paragrafo
1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di
anticorpi
neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata
in un
laboratorio riconosciuto su un campione prelevato
entro
i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla
data
di cui all'articolo 25, secondo comma.
Tale
titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali
che,
dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli
intervalli
previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione
del
protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.
Lo
Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti
degli
animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle
condizioni
di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al
primo
comma del presente paragrafo conformemente alle
norme
nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25,
secondo
comma.
2.
Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener
conto
di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle
specie
di cui all'allegato I, parte A, non possono formare
oggetto
di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta
per
la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto
dalle
disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione
degli
anticorpi.
3. Il
periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere
prorogato
dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano
su
proposta della Commissione, in conformità del trattato.
Articolo
7
I
movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di
cui
all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di
cui
all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione
per
quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni
particolari,
compresa un'eventuale limitazione del numero di
animali,
e un modello di certificato di cui devono essere muniti
i
suddetti animali possono essere definiti per altre malattie
secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
CAPITOLO
III
Disposizioni
relative ai movimenti provenienti da paesi
terzi
Articolo
8
1.
Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I,
parti
A e B, devono, in occasione di un movimento:
a)
quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II,
parte
B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:
i) in
uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B,
sezione
1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo
1;
13.6.2003
L 146/3 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ii)
in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A,
direttamente
o dopo il transito in uno dei territori di cui
all'allegato
II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo
6;
b)
quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:
i) in
uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B,
sezione
1:
—
essere identificati mediante il sistema di identificazione
definito
all'articolo 4, e
—
aver formato oggetto:
— di
una vaccinazione antirabbica conforme al
disposto
dell'articolo 5 e
— di
una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari
ad
almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione
prelevato
da un veterinario abilitato almeno
trenta
giorni dopo la vaccinazione e tre mesi
prima
del movimento.
Non è
necessario effettuare nuovamente la titolazione
di
anticorpi su un animale da compagnia
che
formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli
previsti
all'articolo 5, paragrafo 1.
Tale
termine di tre mesi non si applica in caso di
reintroduzione
di un animale da compagnia il cui
passaporto
attesti che la titolazione è stata effettuata
con
risultato positivo prima che il suddetto
animale
abbia lasciato il territorio della Comunità;
ii)
direttamente oppure previo transito in uno dei territori
di
cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di
cui
all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a
meno
che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6
dopo
la loro introduzione nella Comunità.
2.
Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da
un
certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in
caso
di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza
delle
disposizioni del paragrafo 1.
3. In
deroga alle disposizioni precedenti:
a)
gli animali da compagnia che provengono dai territori di
cui
all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato
constatato
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo
2,
che tali territori applicano norme almeno equivalenti
alle
norme comunitarie di cui al presente capitolo,
sono
soggetti alle norme del capitolo II;
b) i
movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra
San
Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia,
Andorra
e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia
possono
continuare alle condizioni previste dalle norme
nazionali
vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo
comma;
c)
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e
secondo
condizioni da determinare, l'introduzione di
animali
da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie
di
cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata
in
provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco
dell'allegato
II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato
in
materia di malattia della rabbia lo giustifichi.
4. Le
modalità di applicazione del presente articolo e, in
particolare,
il modello di certificato sono adottati secondo la
procedura
di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo
9
Le
condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di
cui
all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché
il
modello di certificato che deve scortare tali animali, sono
fissati
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo
10
Prima
della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e
secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito
l'elenco
dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare
in
tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente
il
suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia
e gli
elementi seguenti:
a)
obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della
malattia
della rabbia;
b)
istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza
efficace;
c)
capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari
di
garantire la validità dei certificati;
d)
attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione
e il
controllo della rabbia, comprese le norme concernenti
le
importazioni;
e)
esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione
sul
mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati
e dei
laboratori).
Articolo
11
Gli
Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e
facilmente
accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai
movimenti
a carattere non commerciale di animali da compagnia
nel
territorio comunitario e in merito alle condizioni della
loro
introduzione oppure reintroduzione in detto territorio.
Essi
garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia
pienamente
informato di tale regolamentazione e in grado di
applicarla.
13.6.2003
L 146/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Articolo
12
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli
animali
da compagnia introdotti nel territorio comunitario in
provenienza
da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato
II,
parte B, sezione 2, siano sottoposti:
a) se
il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a
cinque,
ad un controllo documentale e ad un controllo di
identità
da parte dell'autorità competente del luogo di
ingresso
dei viaggiatori nel territorio comunitario;
b) se
il numero di animali da compagnia è superiore a cinque,
ai
requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.
Gli
Stati membri designano l'autorità responsabile di tali
controlli
e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo
13
Ciascuno
Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso
di
cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla
Commissione.
Articolo
14
Per
ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona
fisica
che assume la responsabilità dell'animale da compagnia
deve
presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto
o il
certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la
conformità
dell'animale alle condizioni previste per il movimento
di
cui trattasi.
In
particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo
comma,
lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme
alla
norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785,
il
proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità
dell'animale
da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i
mezzi
necessari alla lettura del trasponditore.
Qualora
da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i
requisiti
previsti dal presente regolamento, l'autorità competente
in
consultazione con il veterinario ufficiale decide:
a) di
rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero
b) di
isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a
soddisfare
i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario
o
della persona fisica che ne assume la responsabilità,
oppure
c) in
ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza
compensazione
finanziaria, quando la sua rispedizione o
l'isolamento
in quarantena non siano realizzabili.
Gli
Stati membri devono controllare che gli animali, il cui
ingresso
nel territorio della Comunità non è autorizzato,
vengano
alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro
rispedizione
o di ogni altra decisione amministrativa.
CAPITOLO
IV
Disposizioni
comuni e finali
Articolo
15
Per
quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un
movimento
prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo
deve
essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve
essere
realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della
decisione
2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che
designa
un istituto specifico responsabile per la fissazione dei
criteri
necessari alla standardizzazione dei test sierologici di
controllo
dell'azione dei vaccini antirabbici (1).
Articolo
16
Durante
un periodo transitorio di cinque anni a decorrere
dall'entrata
in vigore del presente regolamento, gli Stati membri
che
dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi
e
delle zecche alla data di entrata in vigore del presente
regolamento
possono subordinare l'introduzione degli animali
da
compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.
A tal
fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla
situazione
della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità
di
una garanzia supplementare per prevenire il rischio di
penetrazione
della malattia stessa.
La
Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato
di
cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.
Articolo
17
Per i
movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti
A e
B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo
24,
paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da
quelli
stabiliti dal presente regolamento.
13.6.2003
L 146/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU
L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
I
modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali
delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un
movimento
sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo
24,
paragrafo 2.
Articolo
18
Si
applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive
90/425/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai
controlli
veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari
di
taluni animali vivi e prodotti di origine animale,
nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e
91/496/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi
relativi
all'organizzazione dei controlli veterinari per gli
animali
che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti
nella
Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/
425/CEE
e 90/675/CEE (2).
In
particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa
della
Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in
uno
Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere
adottata
una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo
24,
paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato
I,
parti A e B, in provenienza dal territorio in questione
soddisfino
i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera
b).
Articolo
19
L'allegato
I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere
modificati
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo
2, al
fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario
o nei
paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle
specie
di animali contemplate dal presente regolamento, in
particolare
la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento,
se
necessario, un numero limite di animali che possono
formare
oggetto di un movimento.
Articolo
20
Le
disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate
secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo
21
Le
eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono
essere
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo
2,
per consentire il passaggio dal regime attuale a quello
fissato
dal presente regolamento.
Articolo
22
La
direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:
1)
All'articolo 10:
a) al
paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;
b) i
paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
«2.
Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i
furetti
devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e
16
del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento
europeo
e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo
alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti
a
carattere non commerciale di animali da compagnia
e che
modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio
(*).
Il
certificato di cui devono essere muniti gli animali deve
inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato
24
ore prima della spedizione da un veterinario abilitato
dall'autorità
competente, da cui risulti che gli animali
godono
di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto
fino alla destinazione.
3. In
deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati
all'Irlanda,
al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani
e i
furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli
6 e
16 del regolamento (CE) n. 998/2003.
Il
certificato di cui devono essere muniti gli animali deve
inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato
24
ore prima della spedizione da un veterinario abilitato
dall'autorità
competente, da cui risulti che gli animali
godono
di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto
fino alla destinazione.
(*)
GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.»;
c) al
paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti
i
termini seguenti:
«eccettuate
le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;
d) il
paragrafo 8 è soppresso;
2)
all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per
quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni
di
importazione devono essere almeno equivalenti a quelle
di
cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003.
Il
certificato di cui devono essere muniti gli animali deve
inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24
ore
prima della spedizione da un veterinario abilitato
dall'autorità
competente, da cui risulti che gli animali
godono
di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto
fino
alla destinazione.»
Articolo
23
Anteriormente
al 1o febbraio 2007 la Commissione, previo
parere
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla
necessità
di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento
europeo
e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza
acquisita
e su una valutazione del rischio, corredata di
proposte
appropriate per definire il regime da applicare a
decorrere
dal 1o gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.
13.6.2003
L 146/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU
L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo
dalla
direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
(2) GU
L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo
dalla
direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).
Articolo
24
1. La
Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il
periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE
è fissato a tre mesi.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il
periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE
è fissato a quindici giorni.
4. Il
comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo
25
Il
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso
si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in
ciascuno
degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.
Per
il Parlamento europeo
Il
Presidente
P.
COX
Per
il Consiglio
Il
Presidente
G.
DRYS
13.6.2003
L 146/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
I
SPECIE
ANIMALI
PARTE
A
Cani
Gatti
PARTE
B
Furetti
PARTE
C
Invertebrati
(escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili.
Uccelli:
tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE (1) e
92/65/CEE].
Mammiferi:
roditori e conigli domestici.
13.6.2003
L 146/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1)
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni
in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del
31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da
ultimo
dalla decisione 2001/867/CE della Commissione (GU L 323 del 7.12.2001, pag.
29).
ALLEGATO
II
ELENCO
DEI PAESI E TERRITORI
PARTE
A
Svezia
Irlanda
Regno
Unito
PARTE
B
Sezione
1
Stati
membri diversi da quelli di cui alla parte A
Sezione 2
Andorra
Islanda
Liechtenstein
Monaco
Norvegia
San
Marino
Svizzera
Vaticano
PARTE
C
Elenco
dei paesi terzi o parti di territori di cui all'articolo 10.
13.6.2003
L 146/9 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT