testo in vigore dal: 1-8-2004
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
la seguente legge:
 
Art. 1
(Modifiche al codice penale).
1.  Dopo  il  titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il
seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art.  544-bis.  - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o
senza  necessita',  cagiona  la  morte di un animale e' punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art.   544-ter.  -  (Maltrattamento  di  animali).  -  Chiunque,  per
crudelta'  o  senza  necessita',  cagiona  una  lesione ad un animale
ovvero  lo  sottopone  a  sevizie  o  a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito
con  la  reclusione  da  tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro.
La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque  somministra  agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La  pena  e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che
il  fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli  o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali  e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La  pena  e'  aumentata  da  un terzo alla meta' se i fatti di cui al
primo  comma  sono  commessi  in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine  o  al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale.
Art.  544-quinquies.  -  (Divieto  di  combattimenti  tra animali). -
Chiunque  promuove,  organizza  o dirige combattimenti o competizioni
non   autorizzate  tra  animali  che  possono  metterne  in  pericolo
l'integrita'  fisica  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2)    se    le   predette   attivita'   sono   promosse   utilizzando
videoriproduzioni  o  materiale  di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3)  se  il  colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque,   fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,  allevando  o
addestrando  animali  li destina sotto qualsiasi forma e anche per il
tramite  di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo  comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la  multa  da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari  o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque,  anche  se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di   concorso  nel  medesimo,  organizza  o  effettua  scommesse  sui
combattimenti  e  sulle  competizioni di cui al primo comma e' punito
con  la  reclusione  da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
Art.  544-sexies.  -  (Confisca  e  pene  accessorie).  - Nel caso di
condanna,  o  di  applicazione  della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti  dagli  articoli  544-ter,  544-quater  e  544-quinquies, e'
sempre  ordinata  la  confisca  dell'animale,  salvo che appartenga a
persona estranea al reato.
E'   altresi'  disposta  la  sospensione  da  tre  mesi  a  tre  anni
dell'attivita'  di  trasporto,  di  commercio  o di allevamento degli
animali  se  la  sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta  e'  pronunciata  nei  confronti  di chi svolge le predette
attivita'.   In   caso   di   recidiva   e'  disposta  l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime".
2.  All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"e'  punito"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  salvo  che  il fatto
costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  727.  -  (Abbandono  di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici  o  che  abbiano  acquisito  abitudini  della cattivita' e'
punito  con  l'arresto  fino  ad  un  anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Avvertenza:
Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il  titolo  IX  del  libro II del codice penale reca:
«Dei  delitti  contro  la  moralita'  pubblica  e  il  buon
costume».
- Si  riporta il testo dell'art. 638 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art.   638  (Uccisione  o  danneggiamento  di  animali
altrui).   -  Chiunque  senza  necessita'  uccide  o  rende
inservibili  o  comunque deteriora animali che appartengono
ad  altri  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca piu'
grave   reato  a  querela  della  persona  offesa,  con  la
reclusione  fino  a  un  anno  o  con  la multa fino a lire
seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,
e  si  procede  d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o
piu'  capi  di  bestiame  raccolti  in gregge o in mandria,
ovvero  su  animali  bovini o equini, anche non raccolti in
mandria.
Non  e'  punibile  chi commette il fatto sopra volatili
sorpresi  nei  fondi  da lui posseduti e nel momento in cui
gli recano danno».
 
 
 
 
 
 
testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli e pellicce)
1.  E'  vietato  utilizzare  cani  (Canis  familiaris) e gatti (Felis
catus)  per  la  produzione  o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi  di  abbigliamento  e  articoli  di  pelletteria  costituiti  od
ottenuti,  in  tutto  o  in  parte,  dalle pelli o dalle pellicce dei
medesimi,   nonche'  commercializzare  o  introdurre  le  stesse  nel
territorio nazionale.
2.  La  violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con
l'arresto  da  tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3.  Alla  condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale)
1.  Dopo  l'articolo  19-bis  delle  disposizioni  di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art.  19-ter.  -  (Leggi  speciali  in  materia  di  animali).  - Le
disposizioni  del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di  pesca,  di  allevamento,  di  trasporto,  di  macellazione  degli
animali,  di  sperimentazione  scientifica sugli stessi, di attivita'
circense,  di  giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del  codice  penale  non  si  applicano  altresì alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art.   19-quater.   -   (Affidamento   degli  animali  sequestrati  o
confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di
confisca  sono  affidati  ad  associazioni  o  enti  che  ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell'interno":
2.  Il  decreto  di  cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento  e  transitorie del codice penale e' adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma  8,  le  parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale"
sono  sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2.  Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e'
abrogato.
3.  Alla  legge  12  giugno  1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b)  all'articolo  2,  lettera  a),  le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del
libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c)  all'articolo  8,  le  parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Note all'art. 4:
- Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  116,  (Attuazione della
direttiva  n.  86/609/CEE  in  materia  di protezione degli
animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o ad altri fini
scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono
essere  eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato
ricercato,   non  sia  possibile  utilizzare  altro  metodo
scientificamente  valido,  ragionevolmente  e  praticamente
applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2.  Quando  non  sia  possibile  ai  sensi  del comma 1
evitare  un  esperimento, si deve documentare all'autorita'
sanitaria  competente  la  necessita'  del  ricorso  ad una
specie  determinata  e  al  tipo  di  esperimento; tra piu'
esperimenti debbono preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2)  quelli  che implicano l'impiego di animali con il
piu' basso sviluppo neurologico;
3)   quelli  che  causano  meno  dolore,  sofferenza,
angoscia o danni durevoli;
4)   quelli  che  offrono  maggiori  probabilita'  di
risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
anestesia generale o locale.
4.  Un  animale  non puo' essere utilizzato piu' di una
volta  in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia
o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente
o  sotto  la  loro  diretta responsabilita', da laureati in
medicina   e  chirurgia,  medicina  veterinaria,  biologia,
scienze  naturali  o  da  persone  munite  di  altro titolo
riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro
della   sanita',   di   concerto   con  il  Ministro  della
universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6.  Le  persone  che  effettuano  esperimenti  o quelle
persone  che  si  occupano  direttamente  o  con compiti di
controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere
un'istruzione e una formazione adeguata.
7.  La  persona  che  esegue  l'esperimento  o ne ha la
supervisione  deve inoltre avere una formazione scientifica
attinente  alle attivita' sperimentali di sua competenza ed
essere  in  grado  di  manipolare  e  curare gli animali di
laboratorio,  deve  inoltre  aver  dimostrato all'autorita'
competente  di  aver  raggiunto  un  sufficiente livello di
formazione in proposito.
8.  Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la
reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000  euro,  oltre  che con la sanzione amministrativa da
lire  10  milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
continuata  o  di  recidiva,  la sanzione amministrativa e'
aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento
penale,  il  responsabile  viene  sospeso per un massimo di
cinque   anni   da   ogni   autorizzazione   ad  effettuare
esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione
amministrativa,  pecuniaria  di cui al comma 8 diminuita di
un terzo.
10.  Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo
che  il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto
1991,  n.  281,  (Legge  quadro  in  materia  di animali di
affezione  e  prevenzione  del randagismo), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti
o   qualsiasi   altro   animale   custodito  nella  propria
abitazione,  e'  punito  con la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da  lire  trecentomila a lire un
milione.
2.   Chiunque  omette  di  iscrivere  il  proprio  cane
all'anagrafe  di  cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con
la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma di
lire centocinquantamila.
3.  Chiunque,  avendo  iscritto il cane all'anagrafe di
cui  al  comma 1  dell'art.  3,  omette  di  sottoporlo  al
tatuaggio,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centomila.
4.  Chiunque  fa  commercio  di cani o gatti al fine di
sperimentazione,  in  violazione  delle  leggi  vigenti, e'
punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6.  Le  entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di  cui  ai  commi  1,  2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.».
- Si  riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge
12 giugno  1913,  n.  611  (Provvedimenti per la protezione
degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica
le  Societa'  protettrici  degli  animali che si prefiggono
tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a)  promuovere,  anche  a  mezzo di agenti propri, la
piu'  efficace  applicazione del titolo IX-bis del libro II
del  codice  penale  e  dell'art. 727 del medesimo codice e
delle  disposizioni  stabilite  nella  presente  o in altre
leggi  o  regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti
la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche,
a  cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i
conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli
a  proporzionare  le  fatiche  alle forze degli animali e a
trame  il  miglior  risultato  utile,  senza  che  ne siano
debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli
animali,  sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze,
sia  distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi
agli  insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni
sulla necessita' di proteggere gli animali.».
«Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i
contravventori  alle  disposizioni  della  presente legge e
dell'art.  727  del  codice  penale,  in seguito a denuncia
delle  guardie  delle  Societa'  protettrici degli animali,
sono devolute alle Societa' stesse.».
 
 
 
 
 
testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 5.
(Attivita' formative)
1.  Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori  oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici  delle  scuole  e degli istituti di ogni ordine e grado, ai
fini  di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale  degli  animali  e  del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
 
 
 
 
 
 
 
testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge,  con  decreto  del  Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali  e il Ministro della salute,
adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente   legge,   sono  stabilite  le  modalita'  di  coordinamento
dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo  della  guardia  di  finanza, del Corpo forestale dello Stato e
dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative  alla  protezione  degli  animali  e'  affidata  anche,  con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai  rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55  e  57  . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice
di procedura penale:
«Art.  55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
polizia  giudiziaria  deve,  anche  di  propria iniziativa,
prendere  notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze  ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
atti   necessari   per  assicurare  le  fonti  di  prova  e
raccogliere  quant'altro  possa  servire per l'applicazione
della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
dall'autorita' giudiziaria.
3.  Le  funzioni  indicate  nei commi 1 e 2 sono svolte
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
«Art.  57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
-  1.  Salve  le  disposizioni  delle  leggi speciali, sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i   dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
sovrintendenti  e  gli  altri  appartenenti alla polizia di
Stato  ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli   ufficiali   superiori   e   inferiori   e  i
sottufficiali  dei  carabinieri,  della guardia di finanza,
degli  agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonche'  gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze di
Polizia    ai    quali   l'ordinamento   delle   rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il  sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede un
ufficio  della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma
dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a)  il  personale  della  polizia  di  Stato al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita';
b) i  carabinieri,  le guardie di finanza, gli agenti
di   custodia,   le   guardie   forestali   e,  nell'ambito
territoriale  dell'ente  di  appartenenza, le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio;
3.   Sono   altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria,  nei  limiti del servizio cui sono destinate e
secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'art. 55.».
 
 
 
 
 
 
 
 
testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti
e delle associazioni)
1.  Ai  sensi  dell'articolo  91  del  codice di procedura penale, le
associazioni   e   gli  enti  di  cui  all'articolo  19-quater  delle
disposizioni   di  coordinamento  e  transitorie  del  codice  penale
perseguono  finalita'  di  tutela  degli  interessi  lesi  dai  reati
previsti dalla presente legge.

Note all'art. 7:
- Si  riporta  il  testo  dell'art.  91  del  codice di
procedura penale:
«Art.  91  (Diritti  e  facolta'  degli  enti  e  delle
associazioni  rappresentativi di interessi lesi dal reato).
-  1.  Gli  enti  e le associazioni senza scopo di lucro ai
quali,  anteriormente alla commissione del fatto per cui si
procede,  sono  state  riconosciute,  in  forza  di  legge,
finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare,  in  ogni  stato  e  grado  del procedimento, i
diritti  e  le  facolta' attribuiti alla persona offesa dal
reato».
- Per  il  testo dell'art. 19-quater delle disposizioni
di  coordinamento e transitorie del codice penale vedi art.
3 della presente legge.
 
 
 
 
 
 
 
 
testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1.  Le  entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste  dalla  presente  legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate  allo  stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti
di  cui  all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento  e  transitorie  del  codice penale, sono determinati i
criteri  di  ripartizione  delle  entrate  di cui al comma 1, tenendo
conto  in  ogni  caso  del  numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3.  Entro  il  25  novembre  di  ogni  anno  il Ministro della salute
definisce  il  programma  degli  interventi  per  l'attuazione  della
presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Nota all'art. 8:
- Per  il  testo dell'art. 19-quater delle disposizioni
di  coordinamento e transitorie del codice penale vedi note
art. 3 della presente legge.
 
 
 
 
 
 
 
testo in vigore dal: 1-8-2004
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
 
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli
 
LAVORI PREPARATORI
 
Camera dei deputati (atto n. 432):
Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;
Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
referente, il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioni
I,  V,  VII,  XII,  XIII  e  parlamentare  per le questioni
regionali.
Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7
-  16  e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e
25 luglio 2002; 25 settembre 2002.
Esaminato  in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un
testo unificato con A.C. n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);
A.C.  n.  2467  (On.le  Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on.
Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003.
 
Senato della Repubblica (atto n. 1930):
Assegnato  alla    commissione  (Giustizia),  in sede
deliberante,   il   27   gennaio   2003  con  pareri  delle
commissioni  1ª,  4ª,  5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giunta
per  gli  affari delle Comunita' europee e parlamentare per
le questioni regionali.
Assegnato  nuovamente  alla   commissione,  in  sede
referente, il 4 febbraio 2003.
Esaminato  dalla  2ª commissione, in sede referente, il
27  febbraio  2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1 aprile 2003;
12 - 19 e 25 giugno 2003; 1 luglio 2003.
Assegnato   ancora   alla      commissione,  in  sede
deliberante il 16 luglio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
16  luglio 2003 ed approvato con modificazioni, in un testo
unificato,  con  A.S. n. 42 (sen. Acciarini ed altri), A.S.
n.  294  (sen.  Ripamonti),  A.S. n. 302 (sen. Ripamonti ed
altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S. n. 926 (sen.
Chincarini  ed  altri),  A.S.  n.  1118  (sen. Acciarini ed
altri), A.S. n. 1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n. 1445
(sen.  Buongiorno  ed altri); A.S. 1541 (sen. Peruzzotti ed
altri),  A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n. 1554
(sen.  Specchia  ed  altri);  A.S.  n. 1783 (sen. Zancan ed
altri) il 17 luglio 2003.
 
Camera dei deputati (atto n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - B):
Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
referente,  il  23 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I,  IV,  V,  VI,  VII,  XII,  XIII,  e  parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato  dalla II commissione in sede referente il 24
e  30  luglio  2003;  9  e  24  settembre 2003, 8 - 21 e 23
ottobre 2003; 27 gennaio 2004;
Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede
legislativa il 7 aprile 2004.
Esaminato  dalla II commissione in sede legislativa, il
7 aprile e approvato con modificazioni il 21 aprile 2004.
 
Senato  della  Repubblica  (atto n. 1930 - 42 - 294 - 302 -
789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783 -
B):
Assegnato  alla    commissione  (Giustizia),  in sede
deliberante, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª,  5ª,  7ª,  9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato  dalla    commissione  il  6 luglio 2004 ed
approvato l'8 luglio 2004.