testo in vigore dal: 1-8-2004La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulgala seguente legge: Art. 1(Modifiche al codice penale).1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito ilseguente:"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTROIL SENTIMENTO PER GLI ANIMALIArt. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' osenza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con lareclusione da tre mesi a diciotto mesi.Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, percrudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animaleovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o alavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punitocon la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a15.000 euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animalisostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti cheprocurano un danno alla salute degli stessi.La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo commaderiva la morte dell'animale.Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo cheil fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuovespettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per glianimali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e conla multa da 3.000 a. 15.000 euro.La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui alprimo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesseclandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero sene deriva la morte dell'animale.Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioninon autorizzate tra animali che possono metterne in pericolol'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni econ la multa da 50.000 a 160.000 euro.La pena e' aumentata da un terzo alla meta':1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni oda persone armate;2) se le predette attivita' sono promosse utilizzandovideoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene oimmagini dei combattimenti o delle competizioni;3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasiforma dei combattimenti o delle competizioni.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando oaddestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per iltramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui alprimo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e conla multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche aiproprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimentie nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casidi concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse suicombattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punitocon la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a30.000 euro.Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti anorma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delittiprevisti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e'sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga apersona estranea al reato.E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre annidell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento deglianimali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena surichiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predetteattivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizionedall'esercizio delle attivita' medesime".2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:"e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fattocostituisca piu' grave reato".3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animalidomestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e'punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a10.000 euro.Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioniincompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni dilegge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restanoinvariati il valore e l'efficacia degli atti legislativiqui trascritti.Note all'art. 1:- Il titolo IX del libro II del codice penale reca:«Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buoncostume».- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale,come modificato dalla legge qui pubblicata:«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animalialtrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rendeinservibili o comunque deteriora animali che appartengonoad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'grave reato a querela della persona offesa, con lareclusione fino a un anno o con la multa fino a lireseicentomila.La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre opiu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti inmandria.Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatilisorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cuigli recano danno». testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 2.(Divieto di utilizzo a fini commercialidi pelli e pellicce)1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Feliscatus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti odottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce deimedesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nelterritorio nazionale.2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita conl'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000euro.3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzionedel materiale di cui al comma 1.
testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 3.(Modifica alle disposizioni di coordinamentoe transitorie del codice penale)1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento etransitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Ledisposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non siapplicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione deglianimali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita'circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi specialiin materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro IIdel codice penale non si applicano altresì alle manifestazionistoriche e culturali autorizzate dalla regione competente.Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati oconfiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o diconfisca sono affidati ad associazioni o enti che ne faccianorichiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottatodi concerto con il Ministro dell'interno":2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni dicoordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tremesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 4.(Norme di coordinamento)1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, alcomma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale"sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad unanno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e'abrogato.3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguentimodificazioni:a) l'articolo 1 e' abrogato;b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 delcodice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis dellibro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituitedalle seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:- Si riporta il testo dell'art. 4 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione delladirettiva n. 86/609/CEE in materia di protezione deglianimali utilizzati a fini sperimentali o ad altri finiscientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possonoessere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultatoricercato, non sia possibile utilizzare altro metodoscientificamente valido, ragionevolmente e praticamenteapplicabile, che non implichi l'impiego di animali.2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1evitare un esperimento, si deve documentare all'autorita'sanitaria competente la necessita' del ricorso ad unaspecie determinata e al tipo di esperimento; tra piu'esperimenti debbono preferirsi':1) quelli che richiedono il minor numero di animali;2) quelli che implicano l'impiego di animali con ilpiu' basso sviluppo neurologico;3) quelli che causano meno dolore, sofferenza,angoscia o danni durevoli;4) quelli che offrono maggiori probabilita' dirisultati soddisfacenti.3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sottoanestesia generale o locale.4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di unavolta in esperimenti che comportano forti dolori, angosciao sofferenze equivalenti.5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamenteo sotto la loro diretta responsabilita', da laureati inmedicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia,scienze naturali o da persone munite di altro titoloriconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministrodella sanita', di concerto con il Ministro dellauniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica.6. Le persone che effettuano esperimenti o quellepersone che si occupano direttamente o con compiti dicontrollo di animali utilizzati in esperimenti devono avereun'istruzione e una formazione adeguata.7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha lasupervisione deve inoltre avere una formazione scientificaattinente alle attivita' sperimentali di sua competenza edessere in grado di manipolare e curare gli animali dilaboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita'competente di aver raggiunto un sufficiente livello diformazione in proposito.8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con lareclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa dalire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazionecontinuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e'aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimentopenale, il responsabile viene sospeso per un massimo dicinque anni da ogni autorizzazione ad effettuareesperimenti su animali.9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzioneamministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita diun terzo.10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvoche il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniariaamministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni».- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali diaffezione e prevenzione del randagismo), come modificatodalla legge qui pubblicata:«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gattio qualsiasi altro animale custodito nella propriaabitazione, e' punito con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.2. Chiunque omette di iscrivere il proprio caneall'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito conla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dilire centocinquantamila.3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe dicui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo altatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma di lire centomila.4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine disperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e'punito con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.5. (Comma abrogato).6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrativedi cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo perl'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.».- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezionedegli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:«Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridicale Societa' protettrici degli animali che si prefiggonotutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, lapiu' efficace applicazione del titolo IX-bis del libro IIdel codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice edelle disposizioni stabilite nella presente o in altreleggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettentila protezione degli animali;b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche,a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo iconducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandolia proporzionare le fatiche alle forze degli animali e atrame il miglior risultato utile, senza che ne sianodebilitati o vessati;c) educare le popolazioni a non incrudelire verso glianimali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze,sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premiagli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzionisulla necessita' di proteggere gli animali.».«Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati icontravventori alle disposizioni della presente legge edell'art. 727 del codice penale, in seguito a denunciadelle guardie delle Societa' protettrici degli animali,sono devolute alle Societa' stesse.». testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 5.(Attivita' formative)1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmididattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, aifini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologiacomportamentale degli animali e del loro rispetto, anche medianteprove pratiche. testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 6.(Vigilanza)1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presentelegge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministrodelle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamentodell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, delCorpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato edei. Corpi di polizia municipale e provinciale..2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre normerelative alla protezione degli animali e' affidata anche, conriguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuitidai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolarigiurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codicedi procedura penale:«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. Lapolizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati aconseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gliatti necessari per assicurare le fonti di prova eraccogliere quant'altro possa servire per l'applicazionedella legge penale.2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegatadall'autorita' giudiziaria.3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svoltedagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sonoufficiali di polizia giudiziaria:a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, isovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia diStato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione dellapubblica sicurezza riconosce tale qualita';b) gli ufficiali superiori e inferiori e isottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Statononche' gli altri appartenenti alle predette forze diPolizia ai quali l'ordinamento delle rispettiveamministrazioni riconosce tale qualita';c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede unufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Armadei carabinieri o della guardia di finanza.2. Sono agenti di polizia giudiziaria:a) il personale della polizia di Stato al qualel'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezzariconosce tale qualita';b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agentidi custodia, le guardie forestali e, nell'ambitoterritoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delleprovince e dei comuni quando sono in servizio;3. Sono altresi' ufficiali e agenti di poliziagiudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate esecondo le rispettive attribuzioni, le persone alle qualile leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previstedall'art. 55.». testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 7.(Diritti e facolta' degli entie delle associazioni)1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, leassociazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delledisposizioni di coordinamento e transitorie del codice penaleperseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reatiprevisti dalla presente legge.
Note all'art. 7:- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice diprocedura penale:«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delleassociazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aiquali, anteriormente alla commissione del fatto per cui siprocede, sono state riconosciute, in forza di legge,finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possonoesercitare, in ogni stato e grado del procedimento, idiritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dalreato».- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizionidi coordinamento e transitorie del codice penale vedi art.3 della presente legge. testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 8.(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniariepreviste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione delMinistero della salute e sono destinate alle associazioni o agli entidi cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento etransitorie del codice penale.2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni dicoordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati icriteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendoconto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente oassociazione.3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salutedefinisce il programma degli interventi per l'attuazione dellapresente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizionidi coordinamento e transitorie del codice penale vedi noteart. 3 della presente legge. testo in vigore dal: 1-8-2004Art. 9.(Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 20 luglio 2004 CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriVisto, il Guardasigilli Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 432):Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sedereferente, il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioniI, V, VII, XII, XIII e parlamentare per le questioniregionali.Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7- 16 e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e25 luglio 2002; 25 settembre 2002.Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in untesto unificato con A.C. n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);A.C. n. 2467 (On.le Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on.
Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1930):Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sededeliberante, il 27 gennaio 2003 con pareri dellecommissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giuntaper gli affari delle Comunita' europee e parlamentare perle questioni regionali.Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sedereferente, il 4 febbraio 2003.Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il27 febbraio 2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1 aprile 2003;12 - 19 e 25 giugno 2003; 1 luglio 2003.Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sededeliberante il 16 luglio 2003.Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il16 luglio 2003 ed approvato con modificazioni, in un testounificato, con A.S. n. 42 (sen. Acciarini ed altri), A.S.n. 294 (sen. Ripamonti), A.S. n. 302 (sen. Ripamonti ed
altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S. n. 926 (sen.Chincarini ed altri), A.S. n. 1118 (sen. Acciarini edaltri), A.S. n. 1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n. 1445
(sen. Buongiorno ed altri); A.S. 1541 (sen. Peruzzotti edaltri), A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n. 1554(sen. Specchia ed altri); A.S. n. 1783 (sen. Zancan edaltri) il 17 luglio 2003. Camera dei deputati (atto n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - B):Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sedereferente, il 23 luglio 2003 con pareri delle commissioniI, IV, V, VI, VII, XII, XIII, e parlamentare per lequestioni regionali.Esaminato dalla II commissione in sede referente il 24e 30 luglio 2003; 9 e 24 settembre 2003, 8 - 21 e 23ottobre 2003; 27 gennaio 2004;Assegnato nuovamente alla II commissione, in sedelegislativa il 7 aprile 2004.Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il7 aprile e approvato con modificazioni il 21 aprile 2004. Senato della Repubblica (atto n. 1930 - 42 - 294 - 302 -789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783 -B):Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sededeliberante, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per lequestioni regionali.Esaminato dalla 2ª commissione il 6 luglio 2004 edapprovato l'8 luglio 2004.