Ministero della Salute

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Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal

rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi


Il Ministro della Salute

 

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 28 l; 
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 3 1 marzo 1998, n. 112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

 
ORDINA

 

Articolo 1 

  1. Sono vietati:
    1. l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppo 1 e 2 della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale
    2. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
    3. la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n.376.

  Articolo 2

  1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all' articolo 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento dì Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320.
    E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1: 
    1. ai delinquenti abituali, o per tendenza;
    2. a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
    3. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
    4. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale;
    5. ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per inferminità.
  2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3.      Chiunque possegga o detenga cani di cui all'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

4.      I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

5.      La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia e di protezione civile.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 9 settembre 2003

 

Il Ministro della Salute

 

 

 

Elenco delle razze canine interessate
dall'ordinanza del ministro Sirchia

 

 

 

Gruppo 1
CANI DA PASTORE E BOVARI (ESCLUSI BOVARI SVIZZERI)

AUSTRALIAN CATTLEDOG
AUSTRALIAN SHEPHERD
BEARDED COLLIE
BOBTAIL
BORDER COLLIE
BOVARO DELLE ARDENNE
BOVARO DELLE FIANDRE
CANE DA LUPO CECOSLOVACCO
CANE DA LUPO SAARLOOS
CANE DA PASTORE AUSTRALIANO
KELPIE CANE DA PASTORE BELGA
CANE DA PASTORE BERGAMASCO
CANE DA PASTORE CATALANO
CANE DA PASTORE CROATO
CANE DA PASTORE DEI PIRENEI
CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE
CANE DA PASTORE DI BEAUCE
CANE DA PASTORE DI BRIE

CANE DA PASTORE DI PICARDIA
CANE DA PASTORE DI TATRA
CANE DA PASTORE MALLORQUIN
CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE
CANE DA PASTORE OLANDESE
CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE
CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND
CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO
CAO DA SIERRA DE AIRES
CAO FILA DE SAO MIGUEL
KOMONDOR
KUVASZ
MUDI
PASTORE SVIZZERO BIANCO
PASTORE TEDESCO
PULI
PUMI
SCHAPENDOES
SCHIPPERKEE
SLOVENSKY CUVAC
WELSH CORGIE

Gruppo 2
CANI DI TIPO PINSCHER E SCHNAUZER
MOLOSSOIDI E CANI BOVARI SVIZZERI

AFFENPINSCHER
ALANO
BOVARO DEL BERNESE
BOVARO DELL'APPENZELL
BOVARO DELL'ENTLEBUCH
BOXER
BRHOHOLMER
BULLDOG
BULLMASTIFF
CANE CORSO
CANE DA MONTAGNA DEI PIRENEI
CANE DA PASTORE DEL CAUCASO
CANE DA PASTORE DELL'ANATOLIA
CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA
CANE DA PASTORE DI KARST
CANE DA PASTORE ELL'ASIA CENTRALE
CANE DA SIERRA DI ESTRELA
CANE DE CASTRO LABOREIRO

CANE DELL'ATLAS
CANE DI SAN BERNARDO
DOBERMANN
DOGO ARGENTINO
DOGO CANARIO
DOUGUE DE BORDEAUX
FILA BRASILEIRO
GRANDE BOVARO SVIZZERO
GRANDE CANE GIAPPONESE
HOVAWART
LANDSEER
LEONBERGER
MASTIFF
MASTINO DEI PIRENEI
MASTINO NAPOLETANO
MASTINO SPAGNOLO
PERRO DOGO MALLORQUIN
PINSCHER
PINSCHER AUSTRIACO A PELO CORTO
RAFEIRO DO ALENTEJO
RIESENSCHNAUZER
ROTTWEILER
SCHNAUZER MEDIO
SHAR PEI
SMOUSHOUND OLANDESE
TERRANOVA
TERRIER NERO RUSSO
TIBETAN MASTIFF