LA LEGGE
“IN PILLOLE”
-Maltrattamento e doping:
reclusione da tre mesi ad
un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un
animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se
deriva la morte dell’animale.
-Elevazione da contravvenzione a delitto:
non permette l’estinzione
del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e
mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non
permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.
-Abbandono di animali:
arresto fino ad un anno o
ammenda da 1.000 a 10mila euro.
-Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi
sofferenze:
arresto fino ad un anno o
ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi
speciali.
-Spettacoli o manifestazioni:
con sevizie o strazio,
reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di
un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale impiegato.
-Uccisione per crudeltà:
reclusione da tre a
diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui,
considerato “patrimonio”, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento
(finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale
“di nessuno” (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica
sanzione).
-Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate:
reclusione da uno a tre
anni e multa da 50mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige.
Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione
attraverso video.
-Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti:
reclusione da tre mesi a
due anni e multa da 5mila a 30mila euro.
-Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o
competizioni:
reclusione da tre mesi a
due anni e multa da 5mila a 30mila euro.
-In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
sono sempre disposti la
confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i
maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato
che potrà rivalersi sul condannato. E’ anche disposta la sospensione da tre
mesi a tre anni dell’eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento
di animali; in caso di recidiva è disposta l’interdizione.